CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

1. Ambito di applicazione – natura del contratto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("CGC") della società Resch & 3 S.r.l. ("Resch") si applicano a tutte le offerte ed i contratti tra Resch ed i suoi clienti ("Clienti") relativi alla fornitura e/o al montaggio di macchinari, attrezzature e parti di ricambio ("Prodotti").
1.2 Le presenti CGC si applicano anche ai futuri contratti tra le parti, senza necessità di farvi nuovamente riferimento nel singolo caso concreto, salvo espresso diverso accordo scritto (concluso ad esempio tramite e-mail). Le condizioni del Cliente o di terzi non si applicano, e ciò neanche ove Resch non si dovesse espressamente opporre alla loro applicazione nel singolo caso concreto, restando inteso che siffatte condizioni si considerano sempre espressamente escluse e rigettate.
1.3 In caso di contraddizioni tra le presenti CGC ed accordi particolari tra le parti, gli accordi particolari prevarranno nella misura in cui contrastano con le presenti CGC.

2. Conclusione del contratto
2.1 Tutte le offerte e i documenti di Resch (ad esempio disegni, progetti, calcoli) sono soggetti a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche per il caso in cui Resch abbia fornito al Cliente descrizioni dei Prodotti, documentazione tecnica o altri documenti, anche in formato elettronico. Il Cliente si obbliga a trattare tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi in modo strettamente confidenziale e a non renderli disponibili a terzi. Resch conserva la proprietà ed il diritto d’autore relativi a tutte le sue offerte e documenti.
2.2 Le offerte di Resch costituiscono solo un invito rivolto al Cliente a fare una proposta contrattuale vincolante ("Ordine"). Se non diversamente indicato nell'Ordine, Resch ha il diritto di accettare l'Ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento. Un accordo vincolante ("Contratto") si considera di regola concluso solo quando Resch ha espressamente confermato l'Ordine ("Conferma d'Ordine") o in via eccezionale tacitamente con un'azione inequivocabile in tal senso (ad esempio consegnando i Prodotti).
2.3 Il Contratto, comprese le presenti CGC, costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutte le precedenti intese, accordi, trattative, dichiarazioni, garanzie e comunicazioni, sia scritte che orali. Modifiche o integrazioni devono essere espressamente concordate per iscritto (ad esempio tramite e-mail).

3. Beni e servizi

3.1 Solo i beni e i servizi espressamente concordati per iscritto formano parte del Contratto. Le informazioni contenute in brochure, illustrazioni e listini prezzi di Resch relative alle merci e ai servizi e alle loro caratteristiche (ad esempio pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze e altri dati) non formano parte del Contratto, a meno che non siano espressamente menzionate nella Conferma d'Ordine.
3.2 Tutte le informazioni relative ai Prodotti sono approssimative, a meno che l'idoneità all’uso (vedi l’articolo 8) non richieda una conformità esatta. Sono consentite le difformità usuali nel commercio o che sono dovute a motivi legali o che rappresentano miglioramenti tecnici, così come le sostituzioni di parti con parti equivalenti, a condizione che l'idoneità all’uso non sia compromessa. Il Cliente è tenuto a verificare attentamente tutti i dati, anche per quanto riguarda i requisiti fattuali e di diritto, prima di effettuare l’Ordine. Prima dell'inizio della produzione, Resch può inviare un disegno definitivo, che il Cliente deve immediatamente controllare e confermare.
3.3 Resch può, a sua esclusiva discrezione, accettare o rifiutare richieste di modifiche o integrazioni dopo la conclusione del Contratto. Le richieste di modifiche e integrazioni si considerano accettate se Resch le conferma espressamente per iscritto (ad esempio, tramite e-mail) o implicitamente con un'azione inequivocabile in tal senso (ad esempio consegnando i Prodotti). Tali modifiche e integrazioni saranno considerate come forniture aggiuntive o speciali da pagare separatamente e comporteranno una ragionevole proroga dei termini di consegna e di esecuzione eventualmente concordati.
3.4 Se nel corso del Contratto si rendono necessarie modifiche all'oggetto contrattuale, le parti concorderanno per iscritto (ad esempio tramite e-mail) le modifiche ed i relativi adeguamenti del prezzo.

4. Prezzi
4.1 I prezzi sono espressi in euro e si riferiscono solo alle merci e ai servizi espressamente concordati per iscritto. Forniture aggiuntive o speciali possono essere fatturate separatamente.
4.2 Se non è stato concordato un prezzo, si applica, per i beni e i servizi concordati e per le forniture aggiuntive o speciali, il prezzo di listino di Resch. In mancanza di un tale prezzo di listino, si applica, invece, il prezzo abitualmente praticato in Italia, nel ramo commerciale considerato, per beni e servizi e per forniture aggiuntive o speciali venduti in circostanze comparabili.
4.3 A prescindere dal termine concordato per la consegna dei Prodotti e fatto salvo ogni diverso accordo scritto (concluso ad esempio tramite e-mail), tutti i prezzi si intendono EXW (presso la sede di Resch in Italia, 39053 Prato all’Isarco (BZ), Via Prato all’Isarco 17) Incoterms® 2020, ma i costi di carico sul mezzo di trasporto sono a carico di Resch.
4.4 I prezzi si intendono oltre IVA, ove applicabile. Qualora si applichi il meccanismo dell'inversione contabile (o un meccanismo analogo), il Cliente dovrà fornire a Resch tutte le informazioni e la documentazione necessarie o opportune per conformarsi a tale meccanismo. In caso contrario, il Cliente dovrà tenere Resch indenne da qualsiasi pretesa e richiesta da parte delle autorità fiscali e da eventuali danni (comprese le ragionevoli spese legali).
4.5 In caso di aumento dei costi di produzione (ad esempio di materiali, salari o energia) intervenuto tra la stipula del Contratto e la consegna, Resch ha il diritto di adeguare proporzionatamente il prezzo concordato. Resch comunicherà immediatamente al Cliente un tale adeguamento del prezzo non appena verrà a conoscenza della necessità di un tale adeguamento. Se il prezzo supera il prezzo originario del 15%, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; se recede, il Cliente dovrà corrispondere a Resch un’equa indennità.

5. Condizioni di pagamento, riserva di proprietà
5.1 I pagamenti dovranno essere effettuati in euro entro i tempi concordati, senza detrazioni, tramite bonifico bancario (senza spese per Resch) sul conto bancario indicato da Resch in tempo utile. Il luogo di esecuzione dei pagamenti è sempre considerato la sede legale di Resch.
5.2 In caso di ritardo nel pagamento, Resch avrà il diritto di: (a) richiedere interessi di mora ed esercitare gli altri diritti di cui al D.Lgs. 231/2002; e/o (b) esigere il pagamento immediato dell'intero importo, che sarà immediatamente esigibile; e/o (c) sospendere l'esecuzione del Contratto (il che non darà diritto al Cliente di sospendere qualsiasi altro obbligo di pagamento); e/o (d) esigere il pagamento da parte del Cliente entro 8 giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risoluto. In caso di risoluzione del Contratto, Resch avrà il diritto di trattenere tutte le somme versate dal Cliente fino a quel momento a titolo di risarcimento danni, restando inteso che Resch si riserva ogni altro diritto, compreso quello di farsi risarcire il danno ulteriore.
5.3 Resch può sospendere l'esecuzione del Contratto se le condizioni patrimoniali del Cliente sono divenue tali da porre in pericolo il conseguimento del pagamento, salvo che sia prestata idonea garanzia. Resch ha, inoltre, il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente, nel caso in cui il Cliente diventi insolvente, presenti un'istanza di fallimento o si inizi nei suoi confronti una procedura qualsiasi di insolvenza, di amministrazione controllata, di riorganizzazione o di cessione a favore dei creditori.
5.4 Il Cliente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Il Cliente non può sollevare alcuna eccezione o intentare un'azione legale nei confronti di Resch fintanto che il Cliente non ha effettuato tutti i pagamenti dovuti, compreso il pagamento dei Prodotti a cui si riferisce l’eccezione.
5.5 Fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal Contratto e dal rapporto commerciale in corso, Resch si riserva la proprietà dei Prodotti, indipendentemente dal fatto che i Prodotti siano già stati consegnati o montati o che il rischio sia già passato.

6. Consegna, tempistiche di consegna
6.1 Salvo espresso diverso accordo scritto (concluso ad esempio, tramite e-mail) la consegna avviene FCA (presso la sede di Resch in Italia, 39053 Prato all’Isarco (BZ), Via Prato all’Isarco 17) Incoterms® 2020 (per il calcolo del prezzo vedi, però, l’articolo 4.3).
6.2 Resch compie ogni ragionevole sforzo, a spese del Cliente, per espletare tutte le formalità di autorizzazione all'esportazione e per ottenere tutte le licenze di esportazione, i nulla osta e le altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione. Tuttavia, Resch non garantisce il buon esito di tali formalità, in particolare la concessione della licenza di esportazione, sebbene non sia a conoscenza di circostanze che lo impediscano. Resch ha il diritto di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, se le necessarie formalità di autorizzazione all'esportazione non possono essere completate con successo.
6.3 Resch non è tenuta a adempiere ad alcun obbligo non previsto dal Contratto. In particolare, Resch non è tenuta ad assicurare i Prodotti, a procurare certificati o documenti non espressamente concordati (ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6.2), ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, consensi o altre formalità necessarie, a provvedere allo sdoganamento e a sostenere eventuali prelievi, tasse, imposte, dazi e altri oneri richiesti al di fuori dall’Italia o a conformarsi a eventuali sistemi di peso e di misurazione, imballaggio, etichettatura o requisiti di marcatura applicabili al di fuori dall’Italia.
6.4 Salvo espresso diverso accordo scritto (concluso ad esempio tramite e-mail), i tempi di consegna indicati nel Contratto sono solo approssimativi e non vincolanti, il che esclude la responsabilità di Resch per eventuali ritardi nella consegna. Anche nel caso di tempi di consegna espressamente concordati per iscritto come vincolanti, Resch non sarà responsabile per ritardi causati da caso fortuito, forza maggiore ed eventi al di fuori del controllo di Resch (ad esempio eventi imputabili al Cliente o a terzi); in questo contesto, il Cliente dichiara di consapevole che alcune delle materie prime utilizzate per la produzione e la distribuzione dei Prodotti sono acquistate da terzi. In ogni caso, Resch non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nella consegna derivanti da modifiche richieste dal Cliente. Resch si riserva, inoltre, il diritto di effettuare consegne parziali, nel qual caso non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti non ancora consegnati.
6.5 Resch comunicherà al Cliente la data esatta di consegna. Il Cliente sarà, quindi, tenuto a prendere in consegna i Prodotti senza indebito ritardo e in ogni caso entro sette giorni. In caso contrario, Resch avrà il diritto, a propria discrezione, di immagazzinare i Prodotti a spese e a rischio del Cliente, e di addebitare al Cliente un importo settimanale di immagazzinamento pari allo 0,5% del prezzo dei Prodotti immagazzinati.

7. Montaggio, messa in funzione, collaudo
7.1 Se, oltre alla consegna dei Prodotti, è stato espressamente concordato anche il loro montaggio, Resch comunicherà al Cliente, in tempo utile, la propria disponibilità a montare i Prodotti. Il tempo esatto dell'inizio del montaggio sarà stabilito di comune accordo tra le parti. Resch e il Cliente sono tenuti a collaborare in modo costruttivo a tale determinazione al meglio delle loro possibilità. Il montaggio può essere eseguito in tutto o in parte da terzi incaricati da Resch.
7.2 Prima dell'inizio del montaggio, il Cliente dovrà, di propria iniziativa e a proprie spese, prendere e mantenere tutti le disposizioni e i preparativi in tempo utile affinché il montaggio possa essere avviato e portato a termine senza interruzioni. Così, ad esempio, il Cliente deve assicurarsi che le strade di accesso e il sito di montaggio siano spianati e sgombri, che vi sia un accesso libero e senza ostacoli al sito di montaggio, che vi siano parcheggi, aree di scarico e di stoccaggio adeguate, elettricità e acqua e che siano disponibili attrezzature di sollevamento adeguate (ad esempio carrelli elevatori, gru, ecc.) per il montaggio delle singole parti della macchina.
7.3 La messa in funzione deve avvenire immediatamente dopo il completamento del montaggio. Il Cliente deve garantire che la messa in funzione possa avvenire in presenza del personale di produzione del Cliente o relativi rappresentanti. Dopo l'esito positivo della messa in funzione, il Cliente dovrà effettuare immediatamente il collaudo insieme a Resch e redige un verbale di collaudo.
7.4 Se il montaggio, la messa in funzione o il collaudo vengono ritardati per motivi non imputabili a Resch (ad esempio perché le disposizioni e i preparativi di cui al punto 7.2 non sono stati effettuati o mantenuti in tempo utile), Resch ha il diritto di richiedere il risarcimento dei costi e delle spese supplementari che ne derivano, nonché l'adeguamento delle tempistiche. Se il ritardo è imputabile al Cliente, Resch può intimare al Cliente per iscritto (ad esempio tramite e-mail) di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risoluto, restando inteso che Resch si riserverà ogni ulteriore diritto (incluso al risarcimento dei danni).
7.5 Se il montaggio, la messa in funzione o il collaudo non possono essere eseguiti o completati per un motivo imputabile al Cliente, Resch è autorizzata a fatturare l'intera prestazione contrattuale, riservandosi ogni ulteriori diritto (incluso al risarcimento dei danni).
7.6 Il Cliente esonera espressamente Resch dalla responsabilità per danni diretti alle persone e/o alle cose che si verificano durante il montaggio, compresa la responsabilità per i danni causati dai suoi dipendenti e/o dal suo personale. Inoltre, il Cliente esonera espressamente Resch da qualsiasi responsabilità per danni indiretti, quali perdita di profitto, perdita di interessi, fermo di produzione.

8. Difetti, esame, denuncia, rimedi
8.1 Le parti convengono che i Prodotti saranno considerati non conformi al Contratto e quindi difettosi solo se si discostano in modo sostanziale dalle specifiche concordate nel Contratto o, in assenza di specifiche concordate, non sono adatti agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso tipo in Italia (vedi anche l’articolo 9). Resch non garantisce che i Prodotti soddisfino aspettative particolari del Cliente.
8.2 È esclusa qualsiasi altra garanzia. A scanso di equivoci, la garanzia è esclusa, tra l'altro, nei seguenti casi: (a) in caso di difetti o difformità causati da trasporto o immagazzinamento improprio; (b) in caso di difetti o difformità causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (ad esempio uso improprio); (c) in caso di difetti o difformità causati da dati tecnici errati (ad esempio dimensioni o altri dati di produzione) confermati o forniti dal Cliente; (d) in caso di usura non evitabile anche in caso di uso corretto, in particolare nel caso di parti soggette a normale usura come volani della lama a nastro, ruote motrici, rulli di guida, lame a nastro, cinghie, giunti, frizioni, filtri del motore e filtri idraulici, cuscinetti, elementi di guida, raschiatori (in feltro, nylon, ottone), pignoni e catene, catene portacavi, tubi, guarnizioni, pneumatici e freni e simili; (e) in caso di difetti o difformità nei Prodotti a cui terzi non autorizzati hanno apportato modifiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni non autorizzate.
8.3 Il Cliente deve esaminare i Prodotti, o farle esaminare, entro cinque giorni dal loro arrivo a destinazione o in altro luogo di esame eventualmente concordato. Il Cliente deve denunciare a Resch per iscritto (ad esempi tramite e-mail) qualsiasi vizio di conformità dei Prodotti, precisando la natura del vizio di conformità, senza indebito ritardo e in ogni caso entro cinque giorni dalla data in cui il Cliente l’ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo. Il Cliente è tenuto a fornire a Resch i relativi documenti di trasporto e tutte le prove e la documentazione (ad esempio foto e video) che Resch può richiedere al fine di metterla nelle condizioni di esaminare da remoto il presunto difetto e, se necessario, intraprendere le azioni appropriate.
8.4 In ogni caso, Resch ha il diritto di esaminare i Prodotti in questione nel luogo in cui si trovano. Il Cliente si impegna a sostenere le spese di viaggio e di soggiorno necessarie a tale scopo. Resch rimborserà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Cliente per Resch qualora venga accertato che: (a) i Prodotti sono effettivamente difettosi; e (b) Resch è responsabile per il difetto; e (c) il difetto è stato causato da dolo o colpa grave di Resch.
8.5 Resch potrà inoltre richiedere la restituzione dei Prodotti presso la sede legale di Resch a spese del Cliente, fermo restando che il Cliente non potrà restituire i Prodotti senza il preventivo consenso scritto di Resch. Se i Prodotti in questione vengono restituiti con il previo consenso scritto di Resch, quest'ultima rimborserà al Cliente le spese ragionevoli sostenute per la restituzione dei Prodotti in questione, qualora venga accertato che: (a) i Prodotti sono effettivamente difettosi; e (b) Resch è responsabile per il difetto; e (c) il difetto è stato causato da dolo o colpa grave di Resch. Se è stato concordato il montaggio e il difetto si manifesta solo durante il montaggio, la messa in funzione o il collaudo, il difetto deve essere descritto nel verbale di collaudo.
8.6 In caso di difetti imputabili a Resch, e con l'esclusione di qualsiasi altro rimedio, Resch ha l'obbligo e il diritto, a sua scelta (da effettuarsi entro un termine ragionevole), di eliminare il difetto mediante riparazione o sostituzione. Se Resch rifiuta di eliminare il difetto mediante riparazione o sostituzione, o se al Cliente non può ragionevolmente essere richiesto di tollerare ulteriori tentativi di riparazione o sostituzione dopo il fallimento di due tentativi di riparazione o sostituzione, il Cliente può richiedere una riduzione adeguata del prezzo o, se il difetto costituisce una violazione essenziale del Contratto, risolvere il Contratto con esclusione di qualsiasi altro rimedio.
8.7 I rimedi previsti dal presente articolo 8 escludono qualsiasi altro rimedio per vizi di conformità (difetti). In particolare, il Cliente non potrà richiedere il risarcimento dei danni, a meno che il difetto non sia causato da dolo o colpa grave di Resch.
8.8. Resch non è a conoscenza del fatto che i Prodotti non siano liberi da diritti o pretese di terzi basati sul diritto industriale o su altre proprietà intellettuali. Tuttavia, Resch non sarà responsabile per eventuali difetti di titolo e diritti o pretese di terzi sui Prodotti.

9. Rispetto della normativa locale
9.1 Resch non garantisce che i Prodotti siano conformi a normative, di legge o regolamentari, applicabili al di fuori dell'Italia, incluse, a titolo esemplificativo, relative a certificazioni o marcature (ad esempio in materia di protezione dei consumatori, dei lavoratori o dell'ambiente) ("Normativa Locale"), e ciò anche se il Contratto prevede il montaggio dei Prodotti al di fuori dell'Italia.
9.2 Il Cliente dovrà, a proprio rischio e spese, garantire che i Prodotti siano conformi alla Normativa Locale. Ciò vale, in particolare, anche per la Normativa Locale che può essere imposta ai Prodotti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, della sicurezza dei prodotti e della responsabilità da prodotto difettoso (ad esempio anche per quanto riguarda eventuali specifiche avvertenze richieste). Se il Contratto include il montaggio, il Cliente è tenuto a garantire la sicurezza nel luogo di montaggio e a rispettare la relativa Normativa Locale e, se necessario, a informare e notificare Resch in tempo utile, fermo restando che tutti i relativi costi aggiuntivi o speciali sono a carico del Cliente.
9.3 Se, su richiesta del Cliente, Resch adegua i Prodotti secondo le istruzioni del Cliente per adattarli alla Normativa Locale, tali adeguamenti saranno sempre effettuati a rischio e spese del Cliente. Anche in tali casi, Resch non sarà responsabile della rispondenza dei Prodotti alla Normativa Locale, il che resterà di esclusiva responsabilità del Cliente.
9.4 Il Cliente manterrà Resch indenne da qualsiasi richiesta avanzata da parte di terzi (ad esempio consumatori o autorità) nei confronti di Resch per violazione della Normativa Applicabile e risarcirà Resch per tutti i danni (comprese le ragionevoli spese legali).

10. Force Majeure
10.1 Per "Force Majeure" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce a Resch di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui Resch provi: (a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e (b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto; e (c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati da Resch.
10.2 In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui all’articolo 10.1, mentre Resch dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) di cui all’articolo 10.1: (a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, mobilitazione militare; (b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, attacco informatico, sabotaggio o pirateria; (c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici; (h) mancata consegna, consegna viziata o ritardata da parte dei propri fornitori.
10.3 Resch, che invochi con successo il presente articolo 10, è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui sopra si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano a Resch d’adempimento degli obblighi contrattuali finché l'impedimento invocato impedisce a Resch di eseguire il Contratto. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto (ad esempio tramite e-mail), il Contratto può essere risolto da ciascuna delle parti ove la durata dell'impedimento supera i sei mesi.

11. Hardship
11.1 Una parte è tenuta a adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in presenza di circostanze che ne abbiano reso l’adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del Contratto.
11.2 Nonostante quanto previso all’articolo 11.1, ove Resch dimostri che: (a) l’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del Contratto; e che (b) non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti, le parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione del presente articolo 11, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento di superare le conseguenze dell'evento.
11.3 Ove si applichi l’articolo 11.2, ma le parti non siano in grado di accordarsi come previsto all’articolo 11.2, ciascuna delle parti ha il diritto, ai sensi dell’articolo 13, di chiedere al giudice o all'arbitro di adattare il Contratto in modo da ristabilirne l’equilibrio o di risolvere il Contratto, ove opportuno.

12. Clausola salvatoria
12.1 Se una disposizione delle presenti CGV sia o diventi invalida, illegale o inefficace, tale invalidità, illegalità o inefficacia non influirà sulle restanti disposizioni del Contratto. A scanso di equivoci, nulla di quanto contenuto nelle presenti CGV potrà essere interpretato in modo da escludere la responsabilità per dolo o colpa grave o per qualsiasi altra causa inderogabile.
12.2 Nel caso di cui sopra, le parti sono tenute a sostituire la disposizione non valida, illegale o inapplicabile con unha disposizione valida, legale ed efficace che si avvicini il più possibile al risultato economico perseguito tramite la disposizione originale.

13. Legge applicabile, risoluzione delle controversie
13.1 Le presenti CGC e i rapporti giuridici tra le parti sono regolati dalla legge italiana, con inclusione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
13.2 Se il Cliente è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, in Islanda, in Svizzera o in Norvegia, per tutte le controversie derivanti da o relative alle presenti CGC e al rapporto giuridico tra le parti ("Controversie") sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano (BZ, Italia).
13.3 Se, invece, il Cliente non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, in Islanda, in Svizzera o in Norvegia, tutte le Controversie saranno definitivamente risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ("Regolamento"), da un arbitro unico, nominato in conformità al tale Regolamento, che si intende incorporato per riferimento nel presente articolo 13.3. La sede dell'arbitrato è Milano. La lingua dell'arbitrato è l’inglese.

Versione: 2 marzo 2023